TEM DI MESSINA. Comunicazioni

12 DICEMBRE 2019: “Accompagnamento familiare”

E’nota la riforma dei processi di nullità matrimoniale, approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio Mitis Iudex del 15 agosto 2015, che ha sostituito in­tegralmente la procedura per la dichiarazione di nullità del ma­trimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chie­sa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (M.p. Mitis ludex, proemium, III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M.p.Mitis lu­dex,  proemium, IV).

Così, visto il can. 1673 § 2 del CIC che stabilisce: “Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii”, l’Arcivescovo ha costituito il (TEM) Tribunale Ecclesiastico Metropolitano a servizio dell’arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia Del Mela per tutte le incombenze che il Codice di Diritto Canonico assegna ad esso, inclusa la competenza per la trattazione e la definizione, in prima istanza, delle cause di nullità matrimoniale: sia nel «processo ordinario» che nel «processo breviore».

L’eventuale impugnazione delle Sentenze emesse da questo Tribunale metropolitano dovrà essere propostadavanti al Tribunale di Appello di Siracusa (eletto quale Tribunale di secondo grado), fermo restando la facoltà di appellare al Tribunale Apostolico della Rota Romana(can 1680 § 1 o can. 16887§ 6).

L’organico del Tribunale(Vicario Giudiziale, Giudici collaboratori, Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo, Cancelliere, Notai; a supporto di esso: parroci – colloquio pregiudiziale).

AmorisLaetitia (esortazione apostolica di Papa Francesco 19.03.2016) ai numeri 243-244 insiste sull’accompagnamento familiare e ha reso necessario questo incontro di aggiornamento specifico.

Come scoprire la presenza di una possibile nullità…..

I pastori in cura d’anime sono chiamati a verificare con più attenzione e competenza, specialmente nella fase prematrimoniale, le convinzioni (con tutti i condizionamenti di oggi – Amoris Laetitia cap. VIII) dei fidanzati circa la consapevolezza degli impegni irrinunciabili che devono assumersi per la validità del loro matrimonio e la loro capacità a reggere gli oneri coniugali.

Occorre, pertanto, un serio discernimento per evitare che i fidanzati arrivino al matrimonio con superficialità, per convenienze sociali o per impulsi emotivi, senza la capacità e la responsabilità di onorare gli impegni del matrimonio che celebrano.

Papa Francesco ha auspicato un vero e proprio catecumenato per coloro che desiderano celebrare il sacramento del matrimonio. Ed ha spiegato: «Per accedere al Sacramento del matrimonio, i fidanzati devono maturare la certezza che nel loro legame c’è la mano di Dio, che li precede e li accompagna, e permetterà loro di dire: “Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre” […]. E per questo, prima di ricevere il Sacramento del Matrimonio, ci vuole un’accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell’amore, e con l’amore non si scherza» (Udienza Generale del 24 ottobre 2018).

Motivi di nullità

I primi sono gli Impedimenti dirimenti in specie elencati ai cc 1083-1094 (età, impotenza, ratto, ordine sacro o vincolo precedente, disparità di culto, voto pubblico, crimine, consanguineità, affinità, pubblica onestà, parentela legale da adozione).

I secondi sono i Capi di nullità che deformano il convincimento (simulazione) soggettivo dei contraenti

  • Esclusione Indissolubilità c. 1101
  • Esclusione della Prole c. 1101
  • Esclusione del Bonum coniugum c. 1101
  • Simulazione totale c. 1101
  • Esclusione della Sacramentalità c. 1101
  • Esclusione della Fedeltà c. 1101
  • Condizione de futuro apposta c. 1102
  • Dolo c. 1098
  • Consenso dietro violenza e timore c. 1103
  • Errore sulla qualità c. 1097

I terzi sono quelli che disturbano il matrimonio in fatto

  • Difetto di discrezione di giudizio c. 1095
  • Incapacità ad assumere gli oneri coniugali
  • Difetto di libertà interna
  • Anaffettività
  • ………………

I quarti sono quelli che nascono dal diritto stesso

  • Mancanza di forma canonica
  • assenza di delega legittima  c. 1108
  • ………………

Papa Francesco ha indicato inoltre altri elementi sintomatici di invalidità.  

  • lettura dal MP art. 14 § 1 delle regole procedurali… – Sussidio della Rota Romana p. 32

Iter procedurale che i fedeli devono seguire 

I fedeli che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, possono riferirsi

  • al Parroco proprio,
  • a colui che ha seguito la preparazione delle nozze,
  • alla Cancelleria del Tribunale per concordare gli incontri con il servizio giuridico-pastorale,
  • ad un Avvocato ecclesiastico.

La richiesta di iniziare una causa matrimoniale deve essere indirizzata dalla Parte interessata al Vescovo Moderatore e depositata in Cancelleria del Tribunale.

I costi di una causa

  • contributo delle parti: processo brevior: € 525,00; processo ordinario: € 525,00; parte convenuta, se si costituisce, € 262,50.

per la esenzione o la riduzione del contributo

  1. la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la parte;
  2. b) la parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l’ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
  3. c) per i redditi disponibili inferiori ad € 10.000,00 annui, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
  4. d) per i redditi disponibili inferiori ad € 15.000,00 annui e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto … se ricorrono le condizioni per la esenzione dal contributo, il Vicario giudiziale può accogliere l’istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito che può essere affidato al patrono stabile o a un difensore di fiducia (CEI, Decreto del 29 novembre 2018).

Gratuito Patrocinio

Gli avvocati e i procuratori iscritti all’Elenco di un tribunale ecclesiastico sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti alle quali è stato assegnato un patrono d’ufficio. Gli avvocati e i procuratori, che prestano il proprio gratuito patrocinio su richiesta del Vicario giudiziale, possono chiedere al tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime. CEI, Decreto, 7 giugno 2018, art. 7 § 8.

ULTIMO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO IN VIGORE DAL 01.01.2020

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23-25 settembre 2019, ha approvato le determinazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori …  operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 3 dicembre 2019, prot. n. 768/2019, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

  1. Gli onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale, concordati tra i patroni e i propri assistiti, sono indicati in un preventivo sottoscritto anche dalla parte (o dalle parti se concordi), secondo modelli adottati da ciascun Tribunale.

b. L’importo degli onorari degli avvocati e dei procuratori è stabilito nel rispetto della seguente tabella:

    
  minimomassimo
Onorario per il patrocinio nel processo di primo gradoConsulenza e studio1€ 0,00€ 250,00
 Fase introduttiva, con raccolta ed esame degli elementi probatori, fino alla incardinazione della causa o alla costituzione della parte convenuta (sono comprese in questa fase le attività per la riassunzione della causa)€ 480,00€ 650,00
 Fase istruttoria fino al decreto di conclusione in causa (in questa fase sono comprese le cause incidentali e le rogatorie)€ 640,00€ 1.200,00
 Fase dibattimentale fino al provvedimento con il quale termina il giudizio di primo grado€ 480,00€ 900,00
Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) nel processo di primo grado  € 350,00
    
Onorario per il patrocinio nel processo di secondo grado con rito ordinario € 650,00€ 1.300,00
Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) nel processo di secondo grado con rito ordinario  € 350,00  
    

c. Nel caso in cui il processo in appello venisse definito secondo quanto previsto dal can. 1680 § 2, la determinazione del compenso a consuntivo (cfr Norme, art. 7 § 5) è pari ad un terzo del compenso preventivato per l’intero giudizio di secondo grado.

d. Per il processo più breve, l’agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità (cfr can. 1683) può costituire un criterio per l’ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe.

e. I compensi sono comprensivi delle spese generali; rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive, se previamente concordate e documentate, e quelle ammesse ai sensi dell’art.7 § 4 delle Norme. f. Le presenti determinazioni si applicano alle cause introdotte dal 1 gennaio 2020.

C/C del TEM di Messina

Per accrediti al TEM di Messina:

  • Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela ;
  • IBAN: IT59N0895416500022000000144
  • BANCA: La Riscossa di Regalbuto

Patrono stabile

Il Moderatore, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un patrono stabile mediante decreto canonico per cinque anni rinnovabili … L’incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico in materia di nullità matrimoniale è incompatibile con l’esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici italiani (cfr art. 8 § 2 delle Norme) e con l’assunzione della difesa dei  patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l’eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.

Albo degli Avvocati e Procuratori – Come iscriversi

Per iscriversi all’Albo degli Avvocati e Procuratori del T.E.M. è necessario

  1. Fare domanda al Moderatore
  2. Osservare il can. 1483; l’art. 105 Dignitas Conn.; l’art. 7 del Decreto CEI, 7 giugno 2018